Accordo transattivo: cos’è la nota di credito?
Innanzitutto, per nota di credito si intende un documento contabile che indichi la rettifica di un importo. Più specificatamente, questo documento corregge un imponibile e l’IVA.
La nota di credito per accordo transattivo, quindi, altro non è che una rettifica del debito dovuto al creditore e, secondo la Massima n. 222 dell’AIDC, Associazione Italiana Dottori Commercialisti, dal 7 settembre del 2023 questa nota può essere rettificata anche oltre il termine annuale. In questo mondo vengono garantiti i principi di effettività, neutralità e proporzionalità dell’imposta.
Accordo transattivo: fattura e IVA
Dopo una lite avvenuta tra due società che si è conclusa con un accordo transattivo, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che occorre sempre verificare se l’importo pagato per mettere un punto alla controversia debba essere assoggettato all’IVA.
Ma cosa era accaduto? Come ha spiegato l’Agenzia stessa nella sintesi della risposta n. 762 del 4 novembre 2021: “L’istante Alfa ha partecipato con Beta ad una gara d’appalto indetta nel 2012 che ha dato luogo ad alterne vicende giudiziarie tra le due società, con una sentenza che ha, in ultimo, riconosciuto il subentro di Beta nei rapporti in essere dell’istante e secondo la quale <<le questioni finanziarie dovute alla peculiare conformazione dei contratti che prevedono un forte investimento iniziale a carico dell’operatore da recuperarsi nel corso della durata del rapporto, non ostano al subentro di Beta nei relativi rapporti. Tali questioni interessano propriamente il rapporto fra Alfa e Beta e potranno trovare la propria soluzione in un accordo transattivo>>.
In base a quanto accaduto tra le due società, il Consiglio di Stato ha sottoposto un preciso quesito all’Agenzia delle Entrate: “In assenza di uno specifico accordo sul quantum delle somme che Beta avrebbe dovuto riconoscere ad Alfa, anche al fine di dare impulso a una soluzione della questione che riconoscesse il diritto della stessa (Alfa) alla percezione di tale somme. Infatti, Beta ha emesso delle fatture nei confronti di Beta per un imponibile complessivo di (…) euro, oltre IVA pari a (…) euro, regolarmente versata all’erario. Non riconoscendo corretta l’emissione delle fatture di parte di Alfa, in assenza di una concorde individuazione ex ante dell’an e soprattutto del quantum debeatur, Beta ha contestato la richiesta di pagamento avanzata. La richiesta del pagamento di tali importi è stata ribadita da Alfa con le proprie comunicazioni”.
A tale quesito, la stessa Agenzia delle Entrate ha risposto così: “Senza entrare nel merito delle questioni relative alla correttezza formale e sostanziale delle fatture, il quesito impone di esaminare l’applicazione delle singole norme richiamate – articoli 26 comma 3 e 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) e i rapporti intercorrenti tra le stesse. Tale articolo precisa che <<se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25>>. Quest’ultima disposizione non può essere applicata dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile <<qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7>>”.
In merito al rimborso dell’imposta non dovuta, invece, l’Agenzia delle Entrate si è basata sull’articolo 30-ter del decreto IVA. Questo prevede di dover effettuare una richiesta di restituzione delle somme non dovute entro due anni dal versamento. Nel caso esaminato, la società non aveva effettuato nessuna registrazione delle fatture, né tantomeno la detrazione dell’imposta. Per questo motivo, non c’era la possibilità di emettere la nota di variazione ma solo di effettuare la richiesta di rimborso entro due anni dalla scadenza del termine per il pagamento della liquidazione mensile e relativa IVA.
Cosa si intende per accordo transattivo stragiudiziale
Di fatto, l’accordo transattivo è una delle modalità secondo le quali due parti che sono interessate a risolvere le loro controversie, non vogliano farlo di fronte agli organi giudiziari. Ecco perché si parla di accordo transattivo stragiudiziale.
In questo caso specifico, le parti trovano un accordo bonario insieme ai loro rispettivi legali e rinunciano ad eventuali vie giudiziarie intraprese. L’accordo transattivo viene, quindi, preparato dagli avvocati e pone l’obbligo di rispettare le determinazioni sia da parte del debitore che del creditore. Tra i vantaggi di questa modalità c’è senz’altro un risparmio dei costi e dei tempi, ma elimina anche l’incertezza che riguarda l’esito dell’iter processuale.
Tra le altre alternative a questo iter c’è la mediazione o l’arbitrato. In sintesi, la prima si riferisce ad una specifica figura (quella del mediatore) che consiglia le due parti (assistite dai loro legali) affinché riescano a trovare un accordo bonario. L’arbitrato, invece, è un procedimento contenzioso che non si svolge davanti ad un giudice ma ad un collegio arbitrale.
Accordo transattivo: il caso dei medici specializzandi
La storia che lega l’accordo transattivo e i medici specializzandi, nonostante vada avanti da circa 40 anni, non è conosciuta da tutti. Parliamo di una questione che in relazione ad un determinato peridio vede lo Stato Italiano in debito con i medi specializzandi.
Nel corso del tempo, in questa vicenda si sono intervallate diverse sentenze. Alcune sono state positive e altre negative ed hanno raggiunto sia la Corte Europea che la Cassazione. Ma alla fine, il succo di questa vicenda giudiziaria è che lo il primo è stato chiamato a fare degli accordi transattivi con i medici specializzandi a causa dei milioni di debiti che ha accumulato negli ultimi 40 anni.
Uno spiraglio è arrivato con l’ultima sentenza: quella della Corte di giustizia del 3 marzo 2022. La Corte di Giustizia, infatti, ha chiarito che, tutte le disposizioni vanno interpretate basandosi sulle leggi che affermano come qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come quella dei medici specialisti, devono essere oggetto di una remunerazione adeguata al periodo della formazione stessa.
Accordo transattivo con Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate)
Per spiegare il concetto di accordo transattivo con Equitalia, ovvero con l’Agenzia delle Entrate, va spiegato sin da subito che la natura stessa della transazione, impedisce all’Agenzia di accettare proposte di saldo e stralcio.
Il fisco, infatti, seguendo il principio di pari trattamento dei cittadini, non può accettare di stralciare le tasse. Se ciò potesse accadere riconoscerebbe a tutti gli effetti un trattamento differente nei confronti dei contribuenti.
Tuttavia, anche se non è possibile stralciare un debito con l’Agenzia delle Entrate, è possibile effettuare dei pagamenti rateizzati. Inoltre, nel caso il contribuente non possa permettersi neppure la rateizzazione, c’è la possibilità di pagare parzialmente. Ciò significa che vengono abbassate le quote degli interessi che si accumulano con il ritardo del pagamento del debito che si trova al di sotto della soglia per l’iscrizione all’ipoteca o al pignoramento.
Modello di accordo transattivo
La redazione di un accordo transattivo parte con l’illustrazione della situazione tra le due parti che hanno scelto di seguire questa strada di tipo bonario: le cosiddette premesse. Si specifica, poi, che sia il debitore che il creditore siano certi delle buone ragioni di entrambe a voler conseguire tale accordo transattivo.
Nella seconda parte dell’accordo si passa ai patti e alle condizioni che entrambi dovranno rispettare. Si tratta, quindi, della parte dove è scritto nero su bianco quali importi e con quali modalità verranno pagati. Ma anche delle rinunce che il creditore fa in favore del debitore per porre fine alla situazione e viceversa.
Ricordiamo che questo accordo è una scrittura privata che va scritta senza dubbio con il supporto di due avvocati professionisti in materia. Per essere valido va pertanto accettato tramite la firma delle parti. Infine, va ricordato che per essere considerato come un accordo transattivo, entrambe le parti devono accettare di fare delle reciproche concessioni. Se fosse solo una parte a doverne fare, allora si tratterebbe di quello che per legge è definito proprio come “rinuncia”.
Noi come possiamo aiutarti a capire come muoverti se vuoi perseguire la strada dell’accordo transattivo per risolvere in maniera bonaria problemi relativi ad un pagamento nei confronti di un debitore? Oppure, se sei un creditore, vuoi dare la possibilità di rinunciare ad una parte di quanto ti spetta per andare incontro alle difficoltà del debitore? Puoi partire sicuramente dal raccontarci in privato dei tuoi problemi. Cercheremo di darti tutti i consigli utili affinché tu possa raggiungere un accordo transattivo in cui venga garantita correttezza da entrambe le parti. In più, se stai valutando i rischi a cui puoi incorrere chiedendo un mutuo, a questo link puoi fare una simulazione realistica. Uno dei rischi, infatti, è proprio quelli di dover arrivare a chiedere un accordo transattivo.
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