Esdebitamento del fallito. Di cosa si tratta?
Tra le procedure di esdebitamento più conosciute c’è quella del fallimento. In passato, infatti, il debitore che dichiarava fallimento (da qui la definizione di esdebitamento del fallito), veniva spogliato di tutti i suoi beni e poteva rimanere indebitato per tutta la vita.
Con il decreto legislativo 5/2006, poi, si è data la possibilità al debitore di esdebitarsi. Tuttavia, questa procedura non era automatica ma andava richiesta. Come? A chiusura della procedura del fallimento, il debitore aveva un anno di tempo per appellarsi al giudice e chiedere l’esdebitamento dai debiti residui.
A beneficiare della procedura di esdebitamento, soprattutto con l’entrata in vigore della Legge 3/2012 e poi delle sue modifiche più recenti, è colui che si trova in stato di sovraindebitamento, ma anche la sua famiglia.
Perché lo Stato trae beneficio dall’esdebitamento dei cittadini?
Riuscire ad ottenere l’esdebitamento fa in modo di poter essere ancora liberi nella società. Lo Stato, infatti, non trae alcuna utilità ad avere un contribuente in sovraindebitamento. Per non parlare dell’esdebitamento con Equitalia che permette al debitore di poter tornare ad essere un cittadino modello e di poter ricominciare a pagare le tasse.
L’esdebitazione con Equitalia, altro non è che la procedura che permette di ridurre con debito che va pagato all’Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e viene concordato attraverso uno specifico piano di pagamenti. A permettere questa procedura è la già citata legge 3/2012, la quale consente di ottenere l’esdebitamento attraverso il pagamento di cifre compatibili con il patrimonio a disposizione del debitore. In più, grazie alla Corte di Giustizia UE del 16 marzo 2017, l’esdebitamento può essere chiesto anche per i debiti IVA dell’ex Equitalia.
Questa specifica procedura è riservata a debitori che non rientrano nella richiesta di fallimento (grandi imprese) tra cui: professionisti, piccoli commercianti, enti no profit, imprenditori agricoli, start up e consumatori. Tali soggetti, per poter chiedere l’esdebitamento Equitalia devono trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio con gli impegni che hanno verso i loro creditori e, soprattutto, non devono aver contratto il debito nella consapevolezza che non poteva rientrare nelle proprie possibilità economiche.
La procedura di esdebitamento con Equitalia (ora Agenzia delle Entrate), può essere eseguita tramite tre diverse procedure: l’accordo ristrutturante, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio. In realtà, queste tre procedure adesso sono diventate un po’ più leggere grazie alla modifica della Legge 3/2012 avvenuta nel 2022.
Esdebitamento: dalla legge 3/2012 al Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Decreto 83/2022)
Come già anticipato, la Legge 3/2012 è stata scritta per fare in modo che anche coloro che non possono fare riferimento alla legge fallimentare possano richiedere l’esdebitamento. Tra i requisiti per potersi appellare a questa legge c’erano: uno stato di insolvenza, uno stato di sovraindebitamento e l’impossibilità di accedere al fallimento. Questa legge, poi, regolamentava la possibilità di esdebitamento di debiti verso banche o finanziarie, verso fornitori o privati e verso le Pubbliche amministrazioni quali Equitalia (ora Agenzia delle Entrate).
Nel 2022, la Legge 3/2012 è stata sostituita dal Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza nel Decreto Legislativo 83/2022 con l’obiettivo di trattare in un unico corpo normativo ciò che concerne l’esdebitazione della persona fisica o privato cittadino. Di fatto, dall’entrata in vigore di questo codice, chiunque si trovi in una condizione di sovraindebitamento può fare appello a questo decreto tramite tre nuove procedure che modificano quelle del piano del consumatore, la liquidazione del patrimonio e l’accordo strutturale.
L’Accordo strutturale o accordo di composizione della crisi è stato sostituito dal Concordato minore. Questa procedura si rivolge solo agli imprenditori e ai professionisti che vogliono esdebitarsi, proponendo un piano che consenta loro di poter proseguire l’attività professionale e imprenditoriale. Questo piano deve essere approvato dai creditori e se ciò avviene il giudice lo approva quando il creditore ha un soddisfacimento non inferiore alla liquidazione del debito.
Il Piano del consumatore (che vedremo meglio nel prossimo paragrafo) è, poi, stato sostituito dal Piano di ristrutturazione dei debiti che deve contenere l’elenco dei creditori, la motivazione del credito, le somme dovute, l’elenco dei beni patrimoniali del debitore, le sue entrate, il nucleo familiare e la dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni. Se il piano viene approvato dal tribunale, allora il debitore otterrà l’esdebitamento e i debiti verranno cancellati.
La Liquidazione del patrimonio o Liquidazione dei beni è, infine, stata sostituita dalla Liquidazione controllata. Se prima questa procedura durava 4 anni, adesso ne dura 3 e l’esdebitamento viene concesso dal giudice in maniera automatica quando dispone per la chiusura della liquidazione dopo che il debitore ha presentato l’istanza e ha depositato il ricorso all’ammissione della procedura. Dopo la verifica di fattibilità del giudice, viene aperta e programmata la liquidazione che dopo 3 anni può essere chiusa con l’estinzione del debito.
Esdebitamento del debitore incapiente: cos’è?
Tra le forme di esdebitamento c’è anche quella del debitore incapiente che è entrata in vigore con la Legge 176/2020 che ha anticipato il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Decreto 83/2022).
Secondo la Legge 176/2020, l’esdebitazione del debitore incapiente è una forma di esdebitamento a cui può ricorrere una persona fisica che non rientra in nessuna procedura riconducibile all’accordo strutturale o accordo di composizione della crisi ora sostituito dal concordato minore.
Questo beneficio ha natura straordinaria al fine di non pregiudicare ciò che viene definita come tutela del ceto creditorio e può essere concesso solo una volta, facendo però persistere nel debitore, l’obbligo di pagamento dei debiti una volta che si presentino delle utilità che permettano il soddisfacimento del creditore.
Per essere più precisi, affinché si possa rientrate in questa procedura è necessario essere una persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori nessun tipo di utilità diretta o indiretta neanche in una prospettiva futura. Tale persona fisica può accedere a questo tipo di esdebitamento solo una volta, fatto salvo l’obbligo di estinguere il debito entro 4 anni dal decreto emanato dal giudice quando dovrebbe sopraggiungere un’utilità rilevante da poter consentire l’estinzione del debito in una misura non inferiore all’ammontare dei crediti pari al 10%. In più, va detto che non vengono considerati come utilità, i finanziamenti che sono stati erogati in qualsiasi forma.
La suddetta valutazione di rilevanza va, poi, condotta su base annua deducendo le spese di produzione del reddito tra cui quelle necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia. Inoltre, la domanda di esdebitamento va presentata tramite l’Organismo di composizione della crisi (OCC) al giudice competente tramite la procedura che segue:
- L’elenco di tutti i creditori, dando indicazione delle somme a loro dovute.
- L’elenco degli atti di straordinaria amministrazione che sono stati compiuti negli ultimi 5 anni.
- La copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni.
- L’indicazione delle eventuali pensioni, stipendi, salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
Per finire, va detto che alla domanda di esdebitamento di questo tipo va allegata una relazione particolare dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), Tra gli aspetti più interessanti che devono essere inseriti in questa relazione ci sono:
- Se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore prima di concedergli il finanziamento.
- Se il soggetto creditore abbia valutato il reddito disponibile del debitore, deducendo l’importo necessario per mantenere un dignitoso tenore di vita. In questo caso è idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata per valutare la rilevanza delle utilità.
- Il giudice assume tutte le informazioni utili per valutare la meritevolezza del debitore, verificando che non ci siano atti di frode, di dolo e di colpe gravi che abbiano creato il suo indebitamento.
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