Legge 3/2012: quali i requisiti
Per appellarsi alla legge 3/2012 (ovviamente a quella riformata dal nuovo codice 2022) è necessario che la tua situazione economica rientri in una di queste:
- Stato di insolvenza.
- Stato di sovraindebitamento.
- Non hai possibilità di accedere al fallimento o meglio alla nuova liquidazione giudiziale che ha sostituito la precedente legge fallimentare nella nuova normativa.
Di fatto, tra i requisiti per la legge 3/2012 rientrano i seguenti debiti:
- Verso fornitori o privati come ad esempio i debiti condominiali.
- Verso banche e finanziarie come ad esempio prestiti personali o mutui.
- Verso Pubbliche amministrazioni quali Equitalia o Agenzia delle Entrate.
Non rientrano i debiti di mantenimento come ad esempio gli alimenti che non sono stati pagati all’ex coniuge.
Legge 3/2012: procedure per estinguere il debito
Come prevede il testo della legge 3/2012, esistono 3 procedure per uscire dal sovraindebitamento: l’accordo di composizione della crisi ora sostituito dal Concordato minore; il Piano del consumatore ora sostituito dal Piano di ristrutturazione dei debiti e la Liquidazione dei beni ora sostituita dalla Liquidazione controllata.
Stando al testo, poi, chi detiene lo status di consumatore può accedere ad una delle tre procedure. Se, invece, non si ha lo status di consumatore bensì di libero professionista, agricoltore, piccolo imprenditore o ente no profit, allora si può accedere solamente all’Accordo di composizione della crisi (ora Concordato minore) e alla Liquidazione dei beni (ora Liquidazione controllata).
Accordo di composizione della crisi della Legge 3/2012 e nuovo Concordato minore
Secondo la Legge 3/2012, con la procedura dell’Accordo di composizione della crisi si poteva concordare con i creditori sia l’importo che le modalità e i tempi di pagamento dei debiti. A patto che ci fossero delle precise condizioni quali: la redazione di un piano economico finanziario sostenibile; garanzia di pagamento integrale dei tributi UE, Iva e ritenute fiscali; possibile moratoria di un anno per i crediti di pegno, ipoteca e privilegio e affidamento del patrimonio ad un professionista nominato dal giudice.
Il tutto, poi, doveva seguire un preciso iter. Infatti, il debitore doveva depositare il piano sostenuto da un professionista. In secondo luogo, il giudice fissava l’udienza dando comunicazione ai creditori per poi tentare di raggiungere l’accordo. Una volta raggiunto l’accordo (con l’approvazione del 60% dei creditori), il giudice omologava l’Accordo di composizione della crisi ordinandone la pubblicazione. Se, invece, l’accordo non veniva raggiunto, allora la procedura veniva chiusa per essere convertita in liquidazione.
Dal momento che tale procedura è oggi sostituita dal Concordato minore ci sono delle differenze che vanno illustrate. Infatti, il Concordato minore si rivolge solo agli imprenditori e ai professionisti che nel caso di sovraindebitamento possono proporre un piano che permetta di proseguire l’attività imprenditoriale e professionale. In più, oggi non è più necessario raggiungere l’approvazione del 60% dei creditori, ma basta che venga approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi alla votazione.
Infine, oggi il giudice omologa il concordato quando ritiene che il creditore possa avere un soddisfacimento non inferiore a quello che avrebbe in caso di liquidazione giudiziale.
Piano del consumatore della Legge 3/2012 e differenza con il nuovo Piano di ristrutturazione dei debiti
Con la legge 3/2012, la procedura del Piano del consumatore era la più semplice perché richiedeva solo il parere del giudice. Tuttavia, solo chi era ritenuto giuridicamente come consumatore poteva beneficiarne. Ecco cosa prevedevano le fasi del Piano: redazione di un piano economico finanziario sostenibile con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi; verifica dell’idoneità del piano e della fattibilità e attuazione del piano.
Rispetto alla legge 3/2012, il nuovo Piano di ristrutturazione dei debiti non prevede l’attestazione di fattibilità del piano da parte dell’Organismo di composizione della crisi (ente costituito presso il tribunale competente). Tale piano, poi, deve contenere: l’elenco dei creditori, cosa ha portato al credito e le somme dovute; l’elenco dei beni patrimoniali del debitore; gli stipendi, le pensioni, i salari e tutte le altre entrate del debitore e del nucleo familiare; la dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni e eventuali atti di straordinaria amministrazione.
Una volta che il tribunale approverà il piano, allora i debiti verranno cancellati.
La Liquidazione dei beni della Legge 3/2012 e la nuova Liquidazione controllata
La procedura della Liquidazione dei beni inserita nella Legge 3/2012 prevedeva, invece, la liquidazione di tutti i beni del debitore ed era la più lunga e complessa. Essa poteva essere intrapresa solo nel caso di istanza del debitore in alternativa alle altre due procedure già spiegate oppure nei casi di: annullamento dell’accordo o cessazione degli effetti del piano; cessazione di diritto e risoluzione delle altre due procedure per cause imputabili al creditore.
La procedura veniva articolata in questo modo:
- Il debitore presentava istanza.
- Il debitore depositava il ricorso per l’ammissione alla procedura.
- Il giudice verificava la fattibilità dell’accesso alla procedura, la completezza della documentazione e l’assenza di frodi ai creditori.
- Veniva aperta la liquidazione.
- Programma di liquidazione.
- Dopo 4 anni la procedura poteva terminare.
- Approvazione del conto di gestione e istanza per chiudere la liquidazione.
- Estinzione del debito.
Le principali differenze con la nuova Liquidazione controllata sono essenzialmente due. Infatti, la durata della procedura non è più di 4 anni ma di 3 e l’esdebitazione viene concessa in maniera automatica dal giudice con il decreto che dispone la chiusura della liquidazione.
Nonostante siano passati 9 anni dall’entrata in vigore della legge “Salva suicidi” o Legge 3/2012 e nonostante l’aggiornamento della normativa nel 2022, ci sono ancora molte persone che non sono a conoscenza di poter usufruire di questa possibilità e estinguere i loro debiti. A chi rivolgersi per sapere di più sulla Legge 3/2012? Semplice, ad eserti del settore come noi di mutuo100percento scrivici in privato per avere tutte le informazioni. È molto importante conoscere questa legge se si vuole chiedere un prestito o un mutuo. Qui, poi, puoi effettuare una simulazione accurata di mutuo.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!