Procedure di sovraindebitamento: presupposti e requisiti

Cos’è una procedura di sovraindebitamento e come funziona

Le procedure di sovraindebitamento sono state nominate per la prima volta all’interno del testo della Legge n.3 del 2012 e, di fatto, rappresentano la possibilità di risoluzione di una grande difficoltà economica facente capo alle persone fisiche. Attraverso tali procedure, infatti, è possibile pagare i propri debiti in maniera differente rispetto ai contratti precedentemente sottoscritti con i creditori.

Ma attenzione, la procedura di sovraindebitamento può essere applicata soltanto a soggetti insolventi di grandi somme e uno dei presupposti è, quindi, trovarsi in una grave crisi finanziaria che non permette altro tipo di risoluzione.

Ciò vuol dire che grazie alla procedura di sovraindebitamento il debitore può assolvere dai suoi debiti e i creditori possono vedere rientrare quanto spetta loro.

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    I presupposti delle procedure di sovraindebitamento

    Già la Legge n.3 del 2012 aveva indicato quali dovevano essere i presupposti per poter attivare le procedure di sovraindebitamento. Tali presupposti sono, poi, stati ripresi dalla riforma della suddetta legge nel 2022 quando è entrato in vigore il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza o D. Lgs. n. 14/2019. Vediamoli.

    Presupposti oggettivi

    In primis, per accedere ad una procedura di sovraindebitamento occorre un presupposto oggettivo. Questo è rappresentato dal cosiddetto “stato di crisi o di insolvenza” che, secondo l’art. 2, comma 1, lett. c del Codice, riguarda le due possibili situazioni in cui può versare il debitore.

    Lo stato di crisi è quello che rende probabile l’insolvenza del debitore e si manifesta con quello che l’art. 2, comma 1, lett. a del Codice definisce: inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.Procedure di sovraindebitamento

    Parliamo, quindi, di una situazione critica a tal punto che può essere determinata la probabilità di una futura insolvenza collegata alle obbligazioni già pianificate e per le quali è necessario avere in entrata dei flussi finanziari adeguati nei successivi dodici mesi. Parliamo ad esempio di: rate di rientro di un’esposizione tributaria, rate di ammortamento di un mutuo o importi da pagare per gli acquisti necessari a proseguire un’attività d’impresa.

    Per stato di crisi, invece, l’art. 2. Comma 1, lett. b del Codice intende: “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

    Ciò vuol dire, dunque, che l’insolvenza è di tipo finanziario poiché si basa su un accertamento delle condizioni di liquidità e di conseguenza sull’effettiva capacità del debitore di adempiere regolarmente alle obbligazioni. Infatti, affinché si possa escludere l’insolvenza, è necessario che l’adempimento alle obbligazioni sia regolare nei tempi e avvenga attraverso mezzi ordinari compresa la liquidità messa a disposizione dal credito bancario.

    Al contrario, si parla di insolvenza quando un debitore adempie sistematicamente con ritardo o tramite mezzi che non corrispondono alla normalità del pagamento come ad esempio la vendita di beni strumentali per ottenere una liquidità sufficiente alla risoluzione del debito.

    Tra i presupposti oggettivi delle procedure di sovraindebitamento c’è, poi, anche quello per il quale il debitore non riesca a proseguire normalmente l’esercizio dell’impresa sul mercato. In questo rientra certamente la capacità di produrre beni o servizi che abbiano una redditività destinata alla copertura delle esigenze impresarie tra cui l’estinzione dei debiti. Per concludere, in questo frangente non è rilevante il rapporto tra attivo e passivo. Infatti, qualora l’attivo dovesse corrispondere a beni di non facile liquidazione come ad esempio gli immobili strumentali, allora si può comunque parlare di insolvenza.

    Presupposti soggettivi

    I presupposti soggettivi per la procedura di sovraindebitamento riguardano i soggetti che secondo il Codice possono aderirvi. Pariamo delle procedure di sovraindebitamento dei consumatori e dei debitori non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali.

    I primi sono: “persone fisiche private che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

    I secondi, invece: “soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”.

    In base a questi e altri parametri possiamo stilare una lista dei requisiti che deve avere il debitore per appellarsi alle procedure di esdebitamento:

    • Imprenditori commerciali che non raggiungono i parametri indicati nel Codice;
    • Imprenditori agricoli che esercitano attività di coltivazione, allevamento animale, selvicoltura e attività connesse;
    • Start up innovative;
    • Soci illimitatamente responsabili di società di persone;
    • Soci di società di capitali;
    • Imprenditore cessato;
    • Professionisti intellettuali;
    • Artisti che non esercitano l’attività sotto forma di impresa;
    • Associazioni professionali;
    • Enti privati no profit, consorzi, associazioni benefiche e fondazioni che non hanno come scopo un’attività commerciale.