Scia commerciale: cos’è e quando occorre?

Guida all’utilizzo della SCIA commerciale

Avviare, modificare o estinguere un’attività commerciale richiede solitamente, da parte dell’interessato, la presentazione di tutta una serie di autorizzazioni, certificazioni e moduli la cui reperibilità comporta un gran dispendio di tempo e di denaro.

Esiste, però, un’alternativa: si tratta di una dichiarazione amministrativa fatta dall’imprenditore, la quale non solo ha effetti immediati, ma va a sostituire tutte le altre documentazioni e le autorizzazioni e, soprattutto, con questa non è più necessario attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte dei singoli enti preposti.

Questa dichiarazione prende il nome di Scia commerciale e costituisce l’oggetto di questo approfondimento, in cui ne daremo una definizione più dettagliata, analizzando le differenze con altre Scia, e indicheremo i casi di effettiva applicazione e le modalità di richiesta.

Simulazione mutuo al 100%

Visualizza in pochi minuti i tassi d’interesse e i preventivi delle varie banche a tua disposizione.

    Finalità di acquisto:

    Tipo di tasso:
    FissoVariabile

    Per un preventivo completo, consigliamo di arrivare fino in fondo, lasciando le proprie informazioni alla miglior banca individuata.

    Cos’è la Scia?

    Per capire meglio cos’è la Scia è necessario fare riferimento all’art. 19 della Legge 241/1990, che ne definisce e disciplina la materia. In base a questo e a quanto già anticipato nell’introduzione, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la Scia per l’appunto, altro non è che un atto privato volto a comunicare l’intenzione di avviare, modificare o cessare un’attività direttamente ammessa dalla legge.SCIA commerciale

    L’orientamento giurisprudenziale, quindi, ne ha evidenziato la natura privatistica, non dando esso luogo ad alcun titolo costitutivo, tanto che deve essere presentata corredata di dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni e dei relativi elaborati tecnici attestanti:

    • requisiti soggettivi, come quelli morali e professionali;
    • requisiti oggettivi, previsti dalla legge in base al tipo di attività da avviare, quali ad esempio quelli legati agli aspetti urbanistici, sanitari o edilizi.

    Nel complesso, la Scia è un’evoluzione della precedente Dia (Dichiarazione di inizio attività), da cui si differenzia per:

    • uno snellimento della procedura;
    • un’immediata produzione degli effetti.

    Pertanto, ne consegue che l’attività oggetto di segnalazione può essere iniziata lo stesso giorno della presentazione; in precedenza, invece, si doveva attendere il termine di trenta giorni, entro i quali la p.a. valutava la sussistenza dei requisiti di legge previsti.

    La presentazione della Scia, ovviamente, non comporta l’esenzione da controlli, ma di questo tratteremo in seguito.

    Scia commerciale: quando occorre?

    Trattandosi di fatto di un’autodichiarazione con cui si comunica l’avvio, la modifica o la cessazione di un’attività è logico concludere che questa va presentata prima del verificarsi di questi eventi, quando, tra l’altro, si ritiene che il richiedente abbia a già a disposizione e in regola tutti i documenti richiesti. Non avrebbe senso, infatti, presentarla quando un’attività non è ancora strutturata (si pensi al caso di una società non ancora costituita o un’attività cui mancano strutture e attrezzature).

    Chi è tenuto a presentare la Scia? Salvo alcune eccezioni, le imprese tenute a presentare la Scia mediante lo schema della modulistica unificata regionale sono:

    • le attività produttive e artigianali;
    • le attività agricole;
    • le attività turistiche;
    • le attività commerciali, come ad esempio quelle di somministrazione di alimenti e bevande, quelle di commercio al dettaglio o commercio online.

    Esistono, però delle eccezioni, come i piccoli laboratori che abbiano meno di tre dipendenti e che :

    • non producano emissioni in atmosfera mediante l’impiego di impianti e macchine, ai sensi del Dl n.152/2006;
    • abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
    • producano rifiuti speciali pericolosi;
    • abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente.

    Esistono, tuttavia, anche eccezioni per le imprese con meno di 3 dipendenti, che sono assoggettate all’obbligo di presentazione della Scia quali ad esempio industrie o attività precedentemente soggette al NOE (nulla osta esercizio), come falegnamerie, metallerie, tipografie, attività addette al trasporto/movimentazione merci, ecc…